REGOLAMENTO SUGLI INTERPRETI PERMANENTI DEI TRIBUNALI (Gazzetta Ufficiale 132/05)
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, della Legge sui tribunali (Gazzetta Ufficiale n. 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00. 67/01, 5/02, 101/03, 17/04 e 141/04), il Ministro della Giustizia emana
REGOLAMENTO SUGLI INTERPRETI PERMANENTI DEI TRIBUNALI
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Il presente regolamento stabilisce la procedura per determinare il possesso dei requisiti da parte di un interprete giurato, i suoi diritti e doveri, nonché l’ammontare della remunerazione e il rimborso delle spese per il suo lavoro.
II. DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI PER RICOPRIRE LA CARICA DI INTERPRETE GIUDIZIARIO PERMANENTE
1. Requisiti
Articolo 2.
Una persona soddisfa i requisiti per diventare interprete giudiziario permanente se, oltre alle condizioni generali previste per l’accesso al pubblico impiego, soddisfa anche le seguenti condizioni speciali:
– oltre alla conoscenza della lingua croata, possiede una padronanza completa di una determinata lingua straniera e, nell’ambito del tribunale in cui, oltre al croato, la lingua di una comunità etnica o nazionale o di una minoranza è lingua ufficiale, possiede anche la padronanza di tale lingua,
– abbia familiarità con la struttura del sistema giudiziario, della funzione pubblica e della terminologia giuridica,
– abbia completato gli studi superiori.
Una persona soggetta a cause di ineleggibilità per la nomina nella funzione pubblica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, non può essere nominata interprete giudiziario a tempo indeterminato. Legge sui funzionari pubblici e sui funzionari statali, né una persona che sia stata condannata con sentenza definitiva o nei confronti della quale sia pendente un procedimento penale per un reato che la renda inidonea a svolgere le funzioni di interprete giudiziario permanente.
Anche un cittadino straniero o un apolide può essere nominato interprete giudiziario permanente se, oltre alle condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ha l'approvazione del Ministero della Giustizia.
Le persone giuridiche possono svolgere le funzioni di interprete giudiziario permanente se sono registrate per tali funzioni e dispongono di interpreti giudiziari permanenti per le lingue pertinenti con contratto a tempo indeterminato, registrati nel loro settore di attività.
Le persone giuridiche sono tenute a notificare al presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente l'inizio delle loro attività e a presentare un elenco degli interpreti giurati da esse impiegati.
Articolo 3.
La procedura per la nomina di un interprete giudiziario viene avviata presentando una domanda al presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente.
La domanda deve essere accompagnata da un curriculum vitae, dalla prova dei titoli di studio e della competenza linguistica, nonché da un certificato del tribunale competente che confermi che il richiedente non è indagato, non è oggetto di procedimento penale e non è stato condannato per un reato che costituisca un impedimento all’impiego pubblico.
La competenza linguistica è comprovata da un certificato di un test di competenza linguistica riconosciuto a livello internazionale per la lingua per la quale il candidato richiede la nomina.
Prima di decidere in merito alla domanda, il presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente sottopone il candidato a una prova di conoscenza della struttura del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione, nonché della terminologia giuridica.
Un candidato alla nomina di interprete giudiziario a tempo indeterminato che sia un avvocato abilitato non è soggetto alla verifica delle conoscenze di cui al paragrafo 4 del presente articolo, né lo è una persona che sia già stata nominata interprete giudiziario a tempo indeterminato per un’altra lingua.
Articolo 4.
La formazione professionale dei candidati a interpreti giudiziari permanenti è svolta secondo un programma elaborato dalle associazioni professionali di interpreti giudiziari permanenti, che annoverino tra i propri membri almeno un interprete giudiziario permanente per la lingua in questione.
La formazione è approvata dal Ministero della Giustizia su richiesta dell'associazione. L'associazione deve inoltre allegare il programma di formazione alla propria richiesta.
La formazione può avere una durata massima di sei mesi.
L'importo della tassa per lo svolgimento della formazione professionale è determinato dal Ministro della Giustizia.
2. Verifica
Articolo 5.
La valutazione viene condotta dinanzi alla Commissione per la valutazione delle conoscenze (di seguito: la Commissione) in conformità con il programma prescritto dal Ministro della Giustizia.
La Commissione è istituita presso il tribunale distrettuale o commerciale.
La Commissione è composta da un presidente e da due membri.
Il presidente e i membri della Commissione sono nominati dal presidente del tribunale distrettuale o del tribunale commerciale tra i giudici di tale tribunale per un mandato di due anni.
Il presidente e i membri della Commissione hanno diritto a un compenso per il loro lavoro. L'importo del compenso per candidato è determinato dal Ministro della Giustizia.
Le spese relative all’attività della Commissione sono a carico del candidato interprete giudiziario permanente.
Articolo 6.
La valutazione delle conoscenze del candidato dinanzi alla Commissione si svolge oralmente.
Per ciascun candidato viene redatto un verbale dei lavori della Commissione. Il verbale deve contenere: nome, cognome e indirizzo del candidato, composizione della Commissione, data della valutazione, svolgimento della stessa e risultato.
La Commissione valuta il risultato della verifica delle conoscenze e determina se il candidato ha "superato" o "non superato" la verifica.
Articolo 7.
Un candidato che non abbia superato la valutazione può presentare nuovamente domanda dopo tre mesi.
3. Decisione sulla domanda
Articolo 8.
Il presidente del tribunale della contea o del tribunale commerciale competente decide in merito alla richiesta dopo che la procedura è stata condotta e le informazioni sono state raccolte.
La richiesta viene risolta con una decisione.
4. Rigetto della domanda
Articolo 9.
Il presidente del tribunale distrettuale o del tribunale commerciale emette una decisione con cui respinge la richiesta della parte interessata:
– se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento,
– se il richiedente non ha superato la verifica delle proprie conoscenze.
Contro la decisione di cui al paragrafo precedente può essere presentato ricorso al Ministero della Giustizia entro 15 giorni dalla sua notifica.
Il ricorso va presentato di persona o inviato per posta al presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente in due copie.
5. Decisione sulla nomina
Articolo 10.
Se il candidato soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento e ottiene una valutazione «soddisfacente» nella prova di conoscenza, il presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente emette una decisione sulla nomina dell’interprete giurato.
L'interprete giudiziario è nominato per un mandato di quattro anni.
La decisione relativa alla nomina di un interprete giudiziario permanente deve contenere:
– i dati personali dell'interprete,
– il nome della lingua per la quale l'interprete è nominato
– dettagli sulle qualifiche professionali e prove della padronanza della lingua straniera o dell'altra lingua ufficiale della Croazia,
– una valutazione della prova di conoscenza sostenuta dinanzi alla Commissione.
Il presidente del tribunale distrettuale o commerciale notifica a tutti i tribunali municipali nella giurisdizione del tribunale distrettuale o commerciale la nomina dell'interprete giudiziario.
6. Giuramento
Articolo 11.
La persona nominata interprete giudiziario permanente presta giuramento dinanzi al presidente del tribunale distrettuale o commerciale.
Il testo del giuramento è il seguente:
«Giuro sull'onore che svolgerò i compiti di interprete giudiziario in modo professionale, coscienzioso e al meglio delle mie conoscenze.»
L'interprete giurato deve firmare il giuramento.
7. Rinnovo della nomina
Articolo 12.
Un interprete giudiziario permanente, alla scadenza del proprio mandato, può essere rinominato per un periodo di quattro anni.
La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del mandato per il quale è stato nominato.
Insieme alla domanda di rinnovo, l’interprete giurato deve fornire la prova di non essere indagato, di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, di non essere stato condannato per un reato che costituisca un impedimento all’esercizio di pubblici uffici, nonché un elenco delle traduzioni da lui effettuate in precedenza.
Il Presidente del Tribunale, dopo aver accertato l’assenza di impedimenti alla nomina, emette una decisione di rinnovo della nomina.
Un interprete giudiziario permanente rinominato non presta giuramento.
8. Revoca
Articolo 13.
Il presidente del tribunale civile o commerciale competente revoca l’incarico all’interprete giudiziario nominato:
– su sua richiesta,
– qualora si accerti che le condizioni alle quali è stato nominato non sussistevano o sono venute meno,
– se, in virtù di una decisione definitiva dell'autorità competente, è stato dichiarato inidoneo all'esercizio della professione o del mestiere per cui è stato formato o per cui è impiegato,
– se la sua capacità di agire è stata revocata con sentenza definitiva,
– se l’interprete giurato è stato condannato con sentenza definitiva o è oggetto di un procedimento penale per un reato di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sui funzionari e gli impiegati pubblici, o per qualsiasi altro reato penale che lo renda inidoneo a svolgere le funzioni di interprete giurato,
– se svolge i compiti di traduzione affidatigli con negligenza o in modo disordinato,
– se, a causa di un cambio di residenza, lascia il territorio della contea o del tribunale commerciale per cui è stato nominato.
È possibile presentare ricorso contro la decisione di revoca presso il Ministero della Giustizia entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.
Il ricorso va presentato di persona o inviato per posta al presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente.
Articolo 14.
Una volta che la decisione di radiazione è passata in giudicato, l’interprete giurato viene radiato dal Registro degli interpreti giurati. La radiazione viene annotata nella sezione «osservazioni». Tutti i tribunali vengono informati della radiazione.
Alla data della cancellazione dall’elenco, l’interprete giurato deve chiudere il Registro delle traduzioni e delle certificazioni e consegnarlo, insieme al proprio sigillo, al presidente del tribunale distrettuale o commerciale che lo ha nominato interprete giurato.
Articolo 15.
Alla procedura di nomina e revoca degli interpreti giudiziari permanenti si applicano le disposizioni della Legge generale sul procedimento amministrativo (Gazzetta ufficiale, n. 53/91).
9. Elenco degli interpreti giudiziari permanenti
Articolo 16.
I tribunali distrettuali o commerciali tengono l’elenco degli interpreti giudiziari permanenti nominati nella loro giurisdizione e lo trasmettono a tutti i tribunali nell’ambito del territorio del tribunale distrettuale o commerciale. L’elenco è tenuto sul modulo stampato con il presente regolamento e ne costituisce parte integrante.
I registri devono essere tenuti in modo ordinato e tempestivo.
In caso di decesso, revoca o mancata riconferma di un interprete giudiziario, questi viene cancellato dal Registro degli interpreti giudiziari; di ciò vengono informati tutti i tribunali nell’ambito della giurisdizione del tribunale distrettuale o commerciale e il Ministero della Giustizia.
Articolo 17.
I tribunali di contea e commerciali pubblicano l’elenco degli interpreti giudiziari permanenti sul «Narodne novine» e sulla bacheca del tribunale, e lo trasmettono inoltre al Ministero della Giustizia entro e non oltre il 31 marzo dell’anno in corso.
Registro dell'attività dell'interprete giudiziario permanente
Articolo 18.
L'interprete giurato è tenuto a tenere un registro delle proprie attività.
Il registro di cui al paragrafo L del presente articolo è tenuto sotto forma di un libro intitolato «Registro delle traduzioni e delle certificazioni». Il libro deve essere rilegato con una fascetta di garanzia e certificato dal presidente del tribunale distrettuale o commerciale.
Il “Registro delle traduzioni e delle certificazioni” è tenuto su moduli prestampati in formato A4, rilegati in un libro a copertina rigida. Sulla copertina è apposta l’etichetta “Registro delle traduzioni e delle certificazioni”.
Nel Registro delle traduzioni e delle certificazioni vengono inserite le seguenti informazioni:
– il numero di serie,
– la data di ricezione del documento da tradurre o la data in cui è stata effettuata la traduzione orale,
– il numero e la data dell'atto del tribunale, di altro ente statale o persona giuridica su richiesta del quale viene effettuata la traduzione, oppure il nome e cognome, l'indirizzo e il numero della carta d'identità della persona che presenta il documento,
– l'oggetto della traduzione,
– l'indicazione se la traduzione sarà utilizzata sul territorio nazionale o all'estero,
– l'importo della tassa amministrativa addebitata per la traduzione, se tale tassa è prevista,
– l'importo della tassa e delle altre spese addebitate per la traduzione,
– una dichiarazione del richiedente attestante che la traduzione è stata completata e la data in cui è stata completata,
– osservazioni.
Il Registro delle traduzioni e delle certificazioni viene chiuso alla fine dell'anno solare. Viene tracciata una linea sotto l'ultima voce dell'anno in corso e il registro viene presentato al Presidente del Tribunale della Contea o del Tribunale Commerciale competente per la firma nel mese di gennaio dell'anno solare successivo.
10. Certificato
Articolo 19.
La traduzione di un documento è certificata dal traduttore giurato con la seguente attestazione: Io, ___________, interprete giurato per la lingua _______, nominato con decreto del Presidente del Tribunale della Contea – Tribunale Commerciale di _________, numero ______, in data ___________, certifico che la traduzione di cui sopra è una traduzione completa e accurata del documento originale redatto in lingua ___________.
L'attestazione deve essere redatta nella lingua in cui il documento è stato tradotto.
Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è tradotto in tutte le lingue. Il testo standard per la traduzione è fornito dall’associazione professionale degli interpreti e traduttori giudiziari, e l’interprete o traduttore giudiziario nominato lo riceve dall’ufficio del presidente del tribunale distrettuale o commerciale competente, insieme alla decisione di nomina.
Se la traduzione del documento comprende due o più fogli o pagine, le pagine della traduzione devono essere numerate in sequenza, e i fogli o le pagine devono essere cuciti insieme e certificati alla fine con il timbro e la firma del traduttore giurato.
La copertina, ogni pagina successiva e l’ultima pagina delle traduzioni scritte con il testo di certificazione hanno un aspetto uniforme, in conformità con il modulo che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Sotto l’attestazione sono indicati il luogo e la data della traduzione, seguiti dal numero corrispondente al numero progressivo del Registro delle traduzioni e delle certificazioni, dalla firma autografa e dal timbro dell’interprete giudiziario.
Se per la traduzione è prevista una tariffa, questa viene apposta sulla traduzione e annullata con il timbro dell'interprete, e l'importo della tariffa viene indicato separatamente sulla traduzione, specificando il numero di tariffa pertinente.
11. Obblighi
Articolo 20.
L'interprete giurato deve disporre di un timbro, che è tenuto a procurarsi a proprie spese.
Il timbro è rotondo, privo dello stemma della Repubblica di Croazia, con un diametro di 38 mm. Il testo del timbro contiene: il nome e il cognome dell’interprete, la qualifica di “interprete giudiziario” e l’indicazione della lingua per la quale l’interprete è stato nominato, nonché il luogo di residenza dell’interprete.
Il testo del timbro è in croato e nella lingua per la quale l’interprete è stato nominato. Il timbro è di colore blu.
L’interprete giurato è tenuto a fornire un’impronta del proprio timbro e una firma autografa a tutti i tribunali nella giurisdizione del tribunale distrettuale o commerciale presso il quale è stato nominato interprete giurato.
Un interprete giurato deve, a proprie spese, apporre un cartello sull'edificio in cui esercita, recante la dicitura: (inserire nome e cognome), Interprete giurato per (la lingua per la quale è stato nominato), seguita dal nome della via e dal numero civico.
Un traduttore giurato è tenuto a emettere una fattura per il servizio di traduzione fornito.
L’interprete giurato è tenuto a comunicare al tribunale distrettuale o commerciale competente qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici.
Articolo 21.
L'interprete giurato è tenuto a svolgere i compiti per i quali è autorizzato con diligenza e in conformità con le norme vigenti.
III. ONORARI E RIMBORSO SPESE PER L’ATTIVITÀ DEGLI INTERPRETI GIURATI PERMANENTI
1. Rimborso delle spese
Articolo 22.
L'interprete giurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione alla traduzione.
Le indennità comprendono:
– spese di viaggio,
– le spese di soggiorno (diaria),
– spese di alloggio (pernottamento) e
– indennità per la perdita di salario o di guadagni.
Spese di viaggio
Articolo 23.
Le spese di viaggio comprendono il rimborso delle spese di trasporto con mezzi pubblici.
Le spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio al luogo in cui l’interprete giurato effettuerà la traduzione, nonché quelle relative al viaggio di ritorno al luogo di residenza o domicilio. Tali costi comprendono anche le spese di trasporto con mezzi pubblici nel luogo di residenza o di domicilio.
Ai fini del presente regolamento, per mezzi di trasporto pubblico si intendono tram, treno, autobus, nave e aereo.
Articolo 24.
L'indennità di viaggio è dovuta per il viaggio effettuato seguendo l'itinerario più breve e utilizzando il mezzo di trasporto più economico.
L'importo dell'indennità di trasporto è determinato sulla base di un titolo di viaggio o con altro metodo appropriato.
Articolo 25.
Sulle tratte in cui i mezzi di trasporto pubblico non operano, o non operano in orari convenienti, o laddove per altri motivi sia stato necessario utilizzare mezzi di trasporto propri, gli interpreti permanenti della Corte hanno diritto a un'indennità per le spese sotto forma di tariffa chilometrica.
Se il viaggio è effettuato con mezzi propri, l’importo dell’indennità di viaggio è determinato in base al numero di chilometri percorsi, conformemente alle norme applicabili ai giudici della Corte che conducono il procedimento.
Spese di vitto e alloggio
Articolo 26.
Le indennità di vitto (di seguito: diaria) coprono le spese necessarie per i pasti per il tempo in cui l'interprete di tribunale è lontano dal proprio luogo di residenza o di soggiorno per più di 8 ore. compreso il tempo necessario per recarsi nel luogo in cui deve essere effettuata la traduzione, nonché per il viaggio di ritorno al luogo di residenza o domicilio.
Per il tempo trascorso lontano dal proprio luogo di residenza tra le 8 e le 12 ore, un interprete giudiziario ha diritto a un compenso pari alla metà dell’indennità giornaliera, e per il tempo trascorso tra le 12 e le 24 ore, all’indennità giornaliera completa, che è pagata dai giudici del tribunale che conduce il procedimento.
Le spese di alloggio (di seguito: pernottamento) sono rimborsate integralmente dietro presentazione di fattura, fino a concorrenza dell’importo delle spese di alloggio in albergo nella stessa località che è rimborsato al giudice.
2. Remunerazione per il lavoro dell’interprete
Articolo 27.
Le traduzioni scritte vengono fatturate per riga standard di 50 caratteri. L'unità di fatturazione minima è una scheda standard di 30 righe. Ogni carattere digitato (lettera, segno di punteggiatura, formula, simbolo) è incluso nel conteggio delle righe.
La tariffa è la seguente:
1. Per la traduzione da una lingua straniera in croato e per la traduzione dal croato in una lingua straniera, 5,00 kune lorde per riga;
2. Per la traduzione di testi scientifici, tecnici e in caratteri speciali (arabo, cinese, giapponese, ecc.) 7,50 kune lorde per riga;
3. Per la traduzione da una lingua straniera a un'altra, 5,00 kune lorde a riga;
4. Per la certificazione del testo, viene applicato un supplemento del 30% sul prezzo della traduzione completata;
5. Per una traduzione urgente, viene applicato un supplemento del 50% sul prezzo della traduzione.
Articolo 28.
Per l'interpretazione di testi parlati dal croato verso una lingua straniera e viceversa, nonché da una lingua straniera all'altra, l'interprete giurato ha diritto a un onorario di 150,00 kune lorde per ogni ora iniziata.
Il tempo impiegato per la traduzione comprende l'intero periodo che va dall'arrivo dell'interprete giurato nel luogo in cui deve essere effettuata la traduzione fino al momento in cui cessa la necessità della sua presenza.
Articolo 29.
L'interprete giurato ha diritto al rimborso di tutte le spese in contanti sostenute in relazione all'interpretazione.
L'interprete permanente emette una ricevuta per ogni pagamento ricevuto a titolo di onorario e per altre spese relative all'interpretazione. Su richiesta di una parte, emette anche una dichiarazione scritta relativa agli onorari o una fattura per le altre spese.
Articolo 30.
L'importo dell'onorario e il rimborso delle altre spese per l'interpretazione in tribunale sono determinati dal tribunale su richiesta del quale è stata effettuata l'interpretazione.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31.
L'attività degli interpreti giudiziari permanenti è soggetta alla supervisione del tribunale distrettuale o commerciale che li ha nominati e del Ministero della Giustizia.
Articolo 32
Le disposizioni del presente regolamento si applicano mutatis mutandis agli interpreti nominati dal tribunale per un caso specifico, nonché agli interpreti della lingua dei segni per i sordociechi, i sordi, i muti o altre persone con cui non è possibile comunicare con altri mezzi a causa di disabilità fisiche o di altro tipo.
Articolo 33.
I presidenti dei tribunali distrettuali e commerciali sono tenuti a trasmettere al Ministero della Giustizia una copia della decisione relativa alla nomina o alla revoca di un interprete giudiziario permanente.
Articolo 34.
Un interprete giudiziario nominato ai sensi delle disposizioni del Regolamento sugli interpreti giudiziari (Gazzetta Ufficiale, n. 35/98) cessa di essere interprete alla data di scadenza della nomina, a meno che non venga rinominato come interprete giudiziario per la lingua in questione ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 35.
Gli interpreti giudiziari permanenti nominati ai sensi delle disposizioni del Regolamento sugli interpreti giudiziari permanenti (Gazzetta Ufficiale n. 35/98) sono tenuti, al momento della presentazione della domanda di rinnovo della nomina a interprete giurato, ad allegare un certificato di un esame riconosciuto a livello internazionale nella lingua per la quale chiedono il rinnovo della nomina.
Articolo 36.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento sugli interpreti giudiziari (Gazzetta Ufficiale n. 35/98) cessa di avere applicazione.
Articolo 37.
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».
Classe: 700-01/95-01/11
N. rif.: 514-06-05-I
Zagabria, 10 ottobre 2005.
Ministro
Vesna Škare Ožbolt, t.s.