III. ONORARI E SPESE PER I SERVIZI DEGLI INTERPRETI PERMANENTI DEL TRIBUNALE
1. Rimborso delle spese
Articolo 22.
Un interprete giudiziario ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione alla traduzione.
Le indennità comprendono:
– spese di viaggio,
– le spese di soggiorno (diaria),
– spese di alloggio (pernottamento) e
– indennità per la perdita di salario o di guadagni.
Spese di viaggio
Articolo 23.
Le spese di viaggio comprendono il rimborso delle spese di trasporto con mezzi pubblici.
Le spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio al luogo in cui l’interprete giurato effettuerà la traduzione, nonché quelle relative al viaggio di ritorno al luogo di residenza o domicilio. Tali costi comprendono anche le spese di trasporto con mezzi pubblici nel luogo di residenza o di domicilio.
Ai fini del presente regolamento, per mezzi di trasporto pubblico si intendono tram, treno, autobus, nave e aereo.
Articolo 24.
L'indennità di viaggio è dovuta per il viaggio effettuato seguendo l'itinerario più breve e utilizzando il mezzo di trasporto più economico.
L'importo dell'indennità di trasporto è determinato sulla base di un titolo di viaggio o con altro metodo appropriato.
Articolo 25.
Sulle tratte in cui i mezzi di trasporto pubblico non sono in servizio, o non lo sono in orari convenienti, o laddove per altri motivi sia stato necessario utilizzare mezzi di trasporto propri, gli interpreti permanenti della Corte hanno diritto a un'indennità per le spese sotto forma di indennità chilometrica.
Se il viaggio è effettuato con mezzi propri, l’importo dell’indennità di viaggio è determinato in base al numero di chilometri percorsi, conformemente alle norme applicabili ai giudici della Corte che conducono il procedimento.
Spese di vitto e alloggio
Articolo 26.
Le indennità di vitto (di seguito: diaria) coprono le spese necessarie per i pasti per il tempo in cui l'interprete di tribunale è lontano dal proprio luogo di residenza o di soggiorno per più di 8 ore. compreso il tempo necessario per recarsi nel luogo in cui deve essere effettuata la traduzione, nonché per il viaggio di ritorno al luogo di residenza o domicilio.
Per il tempo trascorso lontano dal proprio luogo di residenza tra le 8 e le 12 ore, un interprete giudiziario ha diritto a un compenso pari alla metà dell’indennità giornaliera, e per il tempo trascorso tra le 12 e le 24 ore, all’indennità giornaliera completa, che è pagata dai giudici del tribunale che conduce il procedimento.
Le spese di alloggio (di seguito: pernottamento) sono rimborsate integralmente dietro presentazione di fattura, fino a concorrenza dell’importo delle spese di alloggio in albergo nella stessa località che è rimborsato al giudice.
2. Remunerazione per il lavoro dell’interprete
Articolo 27.
Le traduzioni scritte vengono fatturate per riga standard di 50 caratteri. L'unità di fatturazione minima è una scheda standard di 30 righe. Ogni carattere digitato (lettera, segno di punteggiatura, formula, simbolo) è incluso nel conteggio delle righe.
La tariffa è la seguente:
1. Per la traduzione da una lingua straniera in croato e per la traduzione dal croato in una lingua straniera, 5,00 kune lorde per riga;
2. Per la traduzione di testi scientifici, tecnici e in caratteri speciali (arabo, cinese, giapponese, ecc.) 7,50 kune lorde per riga;
3. Per la traduzione da una lingua straniera a un'altra, 5,00 kune lorde a riga;
4. Per la certificazione del testo, viene applicato un supplemento del 30% sul prezzo della traduzione completata;
5. Per una traduzione urgente, viene applicato un supplemento del 50% sul prezzo della traduzione.
Articolo 28.
Per l'interpretazione di testi parlati dal croato verso una lingua straniera e viceversa, nonché da una lingua straniera all'altra, l'interprete giurato ha diritto a un onorario di 150,00 kune lorde per ogni ora iniziata.
Il tempo impiegato per la traduzione comprende l'intero periodo che va dall'arrivo dell'interprete giurato nel luogo in cui deve essere effettuata la traduzione fino al momento in cui cessa la necessità della sua presenza.
Articolo 29.
L'interprete giurato ha diritto al rimborso di tutte le spese vive sostenute in relazione all'interpretazione.
L'interprete permanente emette una ricevuta per ogni pagamento ricevuto a titolo di onorario e per altre spese relative all'interpretazione. Su richiesta di una parte, emette anche una dichiarazione scritta relativa agli onorari o una fattura per le altre spese.
Articolo 30.
L'importo dell'onorario e il rimborso delle altre spese per l'interpretazione dinanzi al tribunale sono determinati dal tribunale su richiesta del quale è stata effettuata l'interpretazione.